Grumo Nevano APPALTO RIFIUTI: PROROGA IN VISTA? A SOLI 4 MESI DALLA SCADENZA MANCA ANCORA UN PIANO

Come volevasi dimostrare, siamo giunti alla fine del mese di Marzo e, nonostante i ripetuti solleciti da parte del Consigliere comunale Avv. Gaetano Di Bernardo, ancora non si registra la presenza di un piano organico, programmatico, migliorativo e meno oneroso per quello che sarà il servizio di raccolta dei rifiuti per i prossimi cinque anni. Un ritardo annunciato che oltre a lasciare perplessi, pone le basi per la solita e “inevitabile” proroga così come è avvenuto per gli anni passati quando in alcuni casi le proroghe sono state pure più di una. E le proroghe come sappiamo non sono gratis ma pesano sulle economie dei contribuenti alle stesse condizioni di oggi, ovvero ad una bollettazione i cui importi sono diventati insostenibili per molte famiglie.

Eppure l’Anticorruzione si è espressa in maniera più che netta al riguardo, ma pare che a Grumo Nevano le indicazioni dell’Autority vengono considerati spot pubblicitari.  Ecco cosa dice l’Autority a firma di Raffaele Cantone : “l’Autorità è intervenuta in numerosi casi; con la  deliberazione n. 34/2011, ha chiarito che la proroga – oggetto di numerose  pronunce da parte della giustizia amministrativa – è un istituto assolutamente eccezionale ed, in quanto tale, è possibile ricorrervi solo per cause  determinate da fattori che comunque non coinvolgono la responsabilità  dell’amministrazione aggiudicatrice. Al di fuori dei casi strettamente previsti  dalla legge (art. 23, legge n. 62/2005) la proroga dei contratti pubblici  costituisce una violazione dei principi enunciati all’art. 2 del d.lgs.  163/2006 e, in particolare, della libera concorrenza, parità di trattamento,  non discriminazione e trasparenza. La proroga, nella sua accezione tecnica, ha  carattere di temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il  passaggio da un regime contrattuale ad un altro. Una volta scaduto un  contratto, quindi, l’amministrazione, qualora abbia ancora necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazione, deve effettuare una nuova gara (Cons.  di Stato n. 3391/2008). La proroga “tecnica” – nel  quadro prima descritto – non è più uno strumento di “transizione” per qualche  mese di ritardo determinato da fatti imprevedibili, ma diventa ammortizzatore  pluriennale di palesi inefficienze di programmazione e gestione del processo di  individuazione del nuovo assegnatario.
Quanto sopra evidenziato sull’uso improprio delle proroghe,  può assumere profili di illegittimità e di danno erariale, allorquando le  amministrazioni interessate non dimostrino di aver attivato tutti quegli  strumenti organizzativi\amministrativi necessari ad evitare il generale e  tassativo divieto di proroga dei contratti in corso e le correlate distorsioni  del mercato“.