Grumo Nevano, CLAMOROSO SULLE ZONE F: L’AMMINISTRAZIONE IGNORA LA SENTENZA DEL TAR CHE BLOCCO’ INSEDIAMENTI COMMERCIALI SU TERRENI DESTINATI A SERVIZI PER I CITTADINI!

Davvero clamoroso ciò che sta avvenendo in queste ore sulle Zone F destinate alle attrezzature collettive, ai servizi al cittadino. Un vero e proprio blitz in consiglio comunale.

Nonostante la sentenza del TAR Campania n. 16989/2010 con la quale fu rigettato il ricorso di una ditta che voleva costruire un insediamento commerciale di media struttura in via Mazzini sulle Zone F che invece sono destinate alle attrezzature collettive per costruire servizi (casa comunale, biblioteche, centri sociali, centri servizi..), la maggioranza di Pietro Chiacchio si appresta ad un vero e proprio blitz votando una delibera con la quale sarà possibile avere una concessione diretta per aprire un centro commerciale di media struttura, dando così il colpo mortale prima alle attività commerciali rimaste a Grumo Nevano e poi alla possibilità di fare attrezzature che non potremo avere mai più! Stanno distruggendo una città per favorire qualche consigliere comunale che ha promesso a qualcuno in campagna elettorale operazioni del genere. La minoranza anticipa che se la delibera passerà ignorando la sentenza che pubblichiamo a margine e senza la variazione della Tabella A del SIAD per eliminare la possibilità di favorire centri commerciali i quali già sono previsti sulle Zone D, oltre ad effettuare un ricorso al TAR, invierà tutto pure alla Procura della Repubblica per accertare eventuali responsabilità.

La città deve reagire a tutto ciò, deve reagire ad un’amministrazione che sta portando il nostro territorio nel baratro pur di rimanere a galla con qualche favore ad personam.

COSA C’E’ DIETRO TUTTO CIO’???

ECCO LA SENTENZA IGNORATA

N. 16989/2010 REG.SEN.

N. 06800/2008 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6800 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
OMISSIS  in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Renato Citarella e Ciro Pacilio, con i quali elettivamente domicilia in Napoli alla via S.Brigida n.79 presso l’avv. Sergio Guadagni;

contro

Comune di Grumo Nevano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Gian Luca Lemmo, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via del Parco Margherita n.31;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia,

1) della nota del Comune di Grumo Nevano prot. n. 12719/2008 del 1 agosto 2008 di comunicazione alla ricorrente della delibera della giunta comunale del Comune di Grumo Nevano n. 92 del 15 luglio 2008, con la quale si è approvata la proposta per l’avvio del procedimento di revoca e/o modifica del SIAD, e contestualmente procede alla sospensione di ogni procedimento per il rilascio di autorizzazioni commerciali all’apertura di medie strutture di vendita;

2) della delibera della giunta comunale del Comune di Grumo Nevano n. 92 del 15 luglio 2008;

3) della relazione dell’U.T.C. del Comune di Grumo Nevano prot. n. 2008/9001 del 9 giugno 2008;

4) della decisione del Comune di Grumo Nevano nella Conferenza dei Servizi comunali interni di cui al verbale del 30.5.2008;

e, con motivi aggiunti:

5) della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Grumo Nevano prot. n. 12 del 12.03.2009, impugnata con motivi aggiunti, con la quale, in considerazione che la G.C. con precedente deliberazione prot. n. 92 del 15.07.2008 – impugnata col ricorso pendente con il N.rg. 6801/08 – aveva avviato il procedimento di modifica del vigente SIAD relativamente alla vigente disciplina di compatibilità delle zone di insediamento delle medie e grandi strutture di vendita ricadenti in zona “F”- il Consiglio Comunale ha conferito incarico agli uffici comunali (SUAP) di avviare le procedure di modifica della tabella “A” del vigente SIAD per l’eliminazione delle medie strutture commerciali in aree libere ricadenti nelle zone omogenee “F” del P.R.G.;

6) di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e consequenziali ivi inclusa la proposta di deliberazione al Consiglio Comunale, come integrata in sede di discussione all’ordine del giorno del 12.03.2009.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Grumo Nevano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Giudice relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 aprile 2010 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato in data 14.11.2008 e depositato in data 15.12.2008, parte ricorrente impugnava gli atti di cui ai nn.1,2,3,4 dell’epigrafe per i seguenti motivi di diritto:

Si costituiva il Comune di Grumo Nevano che resisteva al ricorso del quale chiedeva il rigetto.

Non provvedeva a costituirsi la Regione Campania.

All’udienza pubblica del giorno 8 aprile 2010, la causa passava in decisione.

DIRITTO

Il gravame, articolato nel gravame principale e nel ricorso per motivi aggiunti, è infondato e va rigettato.

Parte ricorrente impugna i provvedimenti, meglio specificati in epigrafe, con i quali il Comune di Grumo Nevano ha sospeso, dandone comunicazione ad essa istante, il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione commerciale per l’apertura di una media struttura di vendita M2 A/M (settore prevalente commercio al dettaglio) di mq. 2218 da ubicarsi alla via Mazzini, in zona F del vigente P.R.G. adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.50/97 di cui all’istanza presentata in data 08.06.2007 e protocollata al n.2007/8795, sul rilievo della necessità, evidenziata dalla relazione dell’Ufficio Tecnico Comunale prot. 2008/9001, di procedere alla modifica o revoca del vigente Strumento di Intervento per l’Apparato Produttivo (d’ora in poi SIAD). Impugna, altresì, con motivi aggiunti, la deliberazione del Consiglio Comunale prot. n.12 del 12.03.2009, con la quale è stato conferito incarico, in attuazione della delibera di Giunta n.92/2008, agli uffici comunali di avviare le procedure della Tabella A del vigente SIAD per l’eliminazione delle medie strutture commerciali in aree libere ricadenti nelle zone omogenee “F” del P.R.G.

La difesa della società istante articola una pluralità di censure, dettagliatamente riportate nella parte in fatto della presente decisione, lamentando sostanzialmente e sinteticamente: a) l’incompetenza della Giunta ad adottare deliberazioni inerenti ai poteri di indirizzo di programmazione territoriale, spettanti esclusivamente all’organo consiliare; b)l’erroneità delle affermazioni contenute negli atti impugnati circa i rapporti esistenti tra lo strumento urbanistico generale e il SIAD, c) la l’illegittimità della sospensione sine die del procedimento avviato con l’istanza di rilascio dell’autorizzazione commerciale; d) l’omessa considerazione dell’avvenuta formazione della fattispecie di silenzio –assenso ai sensi dell’art.8 D.Lg. 114/98.

Nessun dei cennati rilievi merita di essere condiviso.

Il Tribunale osserva, quanto al denunciato vizio di incompetenza della Giunta Comunale, che la deliberazione n.92/2008, lungi dal contenere disposizione di carattere programmatorio o pianificatorio in materia urbanistica o commerciale, si limitava a: 1. conferire incarico al Responsabile SUAP ed URBANISTICA di avviare il procedimento di revoca in parte qua ovvero di modifica del SIAD; 2. comunicare l’avvio del procedimento agli operatori commerciali di cui in narrativa ai sensi dell’art.7 Legge n.241/90”. Essa, pertanto, si configura come un mero atto di impulso del procedimento di revoca o modifica del vigente SIAD, rispetto al quale le competenze decisionali, di natura programmatoria o istruttoria, restano di pertinenza rispettivamente dell’organo consiliare e dell’ufficio tecnico.

Con riguardo, poi, ai rapporti tra SIAD e Piano Regolatore Generale, neppure meritano condivisione le doglianze attoree, esposte diffusamente sia nel ricorso principale che nel ricorso per motivi aggiunti, secondo le quali erroneamente l’Ufficio Tecnico del Comune di Grumo Nevano e, sulla base della relazione redatta da quest’ultimo (prot. 9001 del 09.06.2008, anch’essa impugnata), la Giunta e il Consiglio Comunali hanno sollecitato e avviato la revoca parziale o la modifica del SIAD sul rilievo che “l’impatto degli insediamenti commerciali (medie strutture), di cui al SIAD, nella zona F. comporterebbe un assorbimento considerevole delle superfici standard di tal zona (attrezzature collettive), quindi attività sociali ed istituzionali , con pregiudizio di un’organica attuazione del P.R.G. , quando lo stesso destina tali standard a tipologie più consone di tipo collettivo, considerato altresì che lo stesso P.R.G. prevede un’ampia zona destinata ad insediamenti commerciali”, dal momento che, per l’inettitudine del SIAD a variare lo strumento urbanistico rispetto al quale si pone in funzione di mero adeguamento rispetto a quanto pianificato, esso non avrebbe mai potuto pregiudicare l’attuazione del P.R.G.

Invero, non può essere revocato in dubbio che il SIAD non abbia alcuna efficacia di variante rispetto allo strumento urbanistico generale, ma neppure può contestarsi che “in fatto” l’attuazione di quest’ultimo, rispetto ad un determinata area (nel caso di specie, la zona F) sulla quale siano convergenti una pluralità di istanze intese alla realizzazione di strutture commerciali, possa essere messa in pericolo, pregiudicando per il futuro l’allocazione di attrezzature collettive già programmate (Casa Comunale, biblioteche, centro sociale, etc.; cfr. premessa della deliberazione di Giunta n.92/2008). Nel caso di specie, il Comune di Grumo Nevano, nell’esercizio dell’ampia discrezionalità che compete agli enti territoriali in materia urbanistica e nel perseguimento di un pubblico interesse che si apprezza ‘prima facie’ come prevalente rispetto all’interesse che muove la parte istante, ha inteso preservare l’area in oggetto dal paventato rischio di saturazione, non mancando di individuare come area elettiva per il futuro insediamento di strutture commerciali un’altra zona, quali la “D/2”, e dando atto, al contempo, dell’avvenuta presentazione di una richiesta di P.U.A di iniziativa privata, in variante alla strumentazione urbanistica vigente, redatto ai sensi della Legge n.15/04 e 1/2000 per la realizzazione di un complesso commerciale, secondo le procedure di cui all’art.5 del D.P.R. 447/98 (centro commerciale) (cfr. premessa della deliberazione di Giunta n.92/2008).

Del resto, che l’Amministrazione Comunale sia titolare di un’ampia discrezionalità quanto alla programmazione di uno sviluppo ordinato e funzionale del proprio territorio costituisce un’affermazione granitica della giurisprudenza amministrativa alla cui stregua, le scelte effettuate dall’amministrazione, in sede di adozione di uno strumento urbanistico, costituiscono apprezzamenti di merito sottratti al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiati da errori di fatto o abnormi illogicità, e che in occasione della formazione di uno strumento urbanistico generale le scelte discrezionali dell’amministrazione riguardo alla destinazione di singole aree non necessitano di apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali – di ordine tecnico discrezionale – seguiti nell’impostazione del piano stesso, cosicché le evenienze che, uniche, giustificano una più incisiva e singolare motivazione ulteriore vanno riferite esclusivamente alle previsioni urbanistiche complessive di sovradimensionamento, indipendentemente dal riferimento alla destinazione di zona di determinate aree, nonché indipendentemente dal riferimento alla destinazione di zona di determinate aree, nonché alla lesione dell’affidamento qualificato del privato derivante dall’avvenuta stipula di convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato intercorsi tra il comune e i proprietari delle aree, aspettative legittime nascenti da sentenze passate in giudicato e di annullamento di dinieghi di concessione edilizia o di silenzio-rifiuto su una domanda di concessione (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 02 marzo 2009, n.1149; Id., sez. IV, 20 settembre 2005, n.4828; T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 08 settembre 2009, n.1421; T.A. R. Sicilia Catania, sez. III, 18 aprile 2007, n.660).

Nel caso di specie, l’Amministrazione ha lealmente interloquito con la società istante provvedendo a renderla edotta della ravvisata necessità, alla luce dei rilievi formulati dall’Ufficio tecnico nella citata relazione del 09.06.2008 di sospendere il procedimento per il rilascio della autorizzazione commerciale richiesta in attesa delle nuove determinazioni da adottare in punto di revoca o modifica del SIAD, circostanza che consente di ritenere superata, proprio per la cennata connotazione ‘ad tempus’ della sospensione, la censura inerente la mancanza di un termine della disposta sospensione.

Neppure ha pregio l’allegazione attorea circa l’avvenuta formazione, nella vicenda in esame, del silenzio –assenso sull’istanza per il rilascio dell’autorizzazione commerciale per l’apertura di una media struttura di vendita, ai sensi dell’art.8 D.Lg. 114/98 (cfr. il comma 4: “il comune adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative alle medie strutture di vendita; stabilisce il termine, comunque non superiore ai novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell’azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modifiche”), posto che, nella vicenda in esame, non ricorrono gli elementi integrativi della fattispecie e, primo tra questi, l’adozione da parte del Comune dello specifico ‘procedimento concernente le domande relative alle medie strutture di vendita’ previsto dalla richiamata disposizione.

Il gravame, nelle sue articolazioni di ricorso principale e per motivi aggiunti, va pertanto, respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Nessuna statuizione va assunta sulle spese con riguardo alla Regione Campania.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, III sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso n.6800 del 2008, proposto dalla Calipso Costruzioni s.r.l., così provvede:

a) rigetta il ricorso;

b) condanna parte ricorrente al rimborso, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese di giudizio che liquida in complessivi €.2000,00#(euro duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Saverio Romano, Presidente

Ida Raiola, Primo Referendario, Estensore

Paola Palmarini, Referendario