Grumo Nevano. Immobile via Gilioli: il Consiglio di Stato conferma l’acquisizione al patrimonio del Comune

Con la sentenza n. 9175/2023 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso della società proprietaria di un immobile in via Gilioli oggetto già di una prima sentenza del Consiglio di Stato la n. 4077/2015 che confermava l’illegittimità del permesso a costruire. Il Comune di Grumo Nevano, con l’ordinanza n. 16 del 29 marzo 2011, ingiungeva alla Società appellante la demolizione del fabbricato realizzato in forza del permesso di costruire n. 123/2008 del 6 aprile 2009, sulla base dell’assunto che il titolo abilitativo in forza del quale era avvenuta l’edificazione era stato annullato con sentenza n. 345/2011 e che, pertanto, era venuta meno la regolarità urbanistico –edilizia del manufatto. A seguito del verbale di accertamento di inadempienza all’ordinanza di demolizione n. 16/2011, redatto dalla Polizia Municipale del Comune di Grumo Nevano in data 24 maggio 2016, con la determinazione dirigenziale del Comune di Grumo Nevano n. 37 del 28 ottobre 2016 è stata dichiarata l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale del fabbricato, con annessa area di pertinenza. Decisione appellata dalla Società senza esito positivo in quanto il Consiglio di Stato ha respinto l’appello. Ecco uno stralcio significativo dell’odierna sentenza n. 9175/2023. “È stato accertato l’avvenuto rilascio di un permesso di costruire per un’opera di nuova edificazione, e non di mera ristrutturazione edilizia, e che nel cui computo dimensionale si è erroneamente tenuto conto a di volumetrie illegittimamente realizzate, sì da violare la disciplina cogente di cui al D.M. 1444 del 1968. In aggiunta l’intervento realizzato contrasta con la disciplina urbanistica ed edilizia della zona in cui esso ricade che non consente la realizzazione di nuove costruzioni. È passato in giudicato l’accertamento che il fabbricato originario demolito è stato costruito in difformità rispetto alla precedente concessione edilizia n. 125/1992 relativamente all’ ampliamento del primo e del secondo piano non oggetto di favorevole provvedimento di condono, con conseguente realizzazione di volumetria abusiva non computabile, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 380/2001, ai fini della ristrutturazione edilizia mediante demolizione. In definita progetto in questione non era inquadrabile nelle categorie della ristrutturazione urbanistica, non essendo un intervento sull’esistente ma ex novo ed evidenziato che non fosse così compatibile con le prescrizioni d’area”...