GRUMO NEVANO. CAMBI DI RESIDENZA IN TEMPO REALE. Le circolari e il modulo da allegare

I Cittadini possono presentare le dichiarazioni anagrafiche (cambi di residenza e cambi di domicilio) sia  agli appositi sportelli, sia per raccomandata che per via telematica. Sono previste sanzioni civili e penali per le dichiarazioni mendaci

Con la circolare n. 9/2012 il Ministero dell’Interno ha fornito importanti chiarimenti sulle novità in materia di iscrizioni anagrafiche e cambi di residenza introdotte dal decreto legge n. 5/2012 convertito dalla legge n. 35/2012, anche per quanto riguarda gli accertamenti delle dichiarazioni e le conseguenze degli esiti negativi. Duplice l’obiettivo: consentire l’effettuazione del cambio di residenza con modalità telematica e produrre immediatamente, al momento della dichiarazione, gli effetti giuridici del cambio di residenza. ATTENZIONE: Il D.L. 28.03.2014, n. 47 “Misure urgenti per emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015”, pubblicato sulla G.U. in data 28.03.2014 ed entrato in vigore il 29.03.2014, all’articolo 5 “Lotta all’occupazione abusiva”, dispone: “Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo, non può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge“. Pertanto, il cittadino che faccia richiesta di iscrizione/variazione anagrafica, dovrà:
a) compilare il modello di dichiarazione di residenza in allegato;
b) nel caso di trasferimento della residenza in un immobile di Edilizia Residenziale Pubblica, allegare copia del contratto di locazione o del verbale di consegna dell’immobile, debitamente sottoscritti dall’Ente Gestore.
c) se in locazione privata allegare copia contratto di locazione; se proprietario copia dati catastali.
In assenza dei documenti sopra indicati, attestanti la regolarità del titolo di occupazione, la dichiarazione di residenza sarà irricevibile.
E’ indispensabile:

  1. che la dichiarazione sia sottoscritta;
  2. che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante; oppure che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Nei casi di iscrizione con provenienza da altri comuni o dall’estero di Cittadini italiani iscritti all’AIRE, l’ufficiale d’anagrafe dovrà provvedere, con la massima tempestività, ad informare dell’iscrizione effettuata il comune di provenienza o di iscrizione AIRE, inoltrando a quest’ultimo i dati forniti dall’interessato, attraverso il modello APR4. Il comune di provenienza provvederà a sua volta alla cancellazione dell’interessato, con decorrenza dalla data della presentazione della dichiarazione.
Con riguardo ai Cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea provenienti dall’estero, l’ufficiale d’anagrafe, ha 45 giorni di tempo per effettuare gli accertamenti relativi alla dimora abituale e la verifica dei documenti attestanti la regolarità del soggiorno. Mentre, la verifica della regolarità del soggiorno dei Cittadini extracomunitari, precede l’iscrizione anagrafica. MODULO DOMANDA
CIRCOLARE 9  CIRCOLARE MINISTERO INTERNO