Grumo Nevano, MULTE NULLE SE I PARCHEGGI CON STRISCE BLU SONO TROPPI! Lo ha stabilito il Tar Liguria

Per creare nuove aree non gratuite le amministrazioni locali devono produrre una delibera specifica, che si basi su un’apposita analisi di infrastrutture e circolazione stradale. Devono cioé giustificare il motivo per cui si deroga al principio dell’equilibrio numerico tra zone di sosta a pagamento e non. Pena l’invalidazione della sanzione stessa

Striscia blu, mi piaci tu. Non c’è amministrazione comunale che non aneli a dipingere ogni parcheggio di sua competenza con l’agognata tinta… “nobile”, perché apre le porte ad incassi costanti attraverso il gettito proveniente dai pagamenti col ticket.

Ma c’è un però, anche bello chiaro, stabilito giusto poco tempo fa dal Tar della Liguria con sentenza n. 95/17 depositata il 10 febbraio 2017: è infatti da considerarsi nulla la multa sulle famose strisce blu qualora il Comune abbia incrementato il numero dei parcheggi a pagamento presenti sul suo territorio senza alcuna motivazione, cioè meramente per rimpinguare le sue finanze.

Difatti, la sentenza non fa che chiarire un punto fondamentale riguardo alla possibilità di rendere a pagamento i parcheggi pubblici: il rapporto tra strisce bianche e strisce blu, vale a dire tra parcheggi a gratuiti e non, deve essere equivalente. Ci sono delle eccezioni, naturalmente, ma riguardano situazioni particolari – centro storico, particolari necessità di traffico – ma ciascuna di queste “specialità” richiede un’apposita delibera comunale.

Ma c’è di più. Essendo ognuna di queste disposizioni, per l’appunto, attinente alla singola situazione, essa deve basarsi su analisi dei flussi della circolazione stradale e dell’impiego delle infrastrutture per poter avere validità. Non basta dunque un’unica e generica delibera del Comune per convertire a piacere in “blu” i propri parcheggi.

Ciascuna amministrazione, in generale, alterna sul proprio territorio urbano zone di parcheggio libere e zone di parcheggio a pagamento, potendo come visto sopra allargare eventualmente le zone “blu” secondo necessità: sin qui, il giudice non ha alcun potere di impugnare le scelte comunali. L’eventuale illegittimità deriva solamente da eventuali inconsistenze o incongruità delle delibere che motivano gli spazi a pagamento in surplus rispetto al pari numero di quelli gratuiti.

Per la contestazione della singola contravvenzione, ci si può rivolgere al giudice di pace, mentre l’impugnazione della delibera comunale vera e propria va inoltrata al TAR. Situazione, quest’ultima, che ha per l’appunto dato origine alla sentenza 95/17. A delibera annullata, a sua volta il giudice di pace potrà procedere a dichiarare nulle le relative multe.

fonte www.ilfattoquotidiano.it